1. La rappresentanza dei militari opera a livello nazionale e interforze attraverso il Consiglio centrale della rappresentanza dei militari (COCER), che si articola:
a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, per le
b) per comparti e per categorie, che si riuniscono preliminarmente prima di ogni riunione plenaria del COCER.
2. Il COCER delibera:
a) ordinariamente, per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato;
b) straordinariamente, in modo unitario, per materie di interesse comune, quando una sezione, con delibera, chiede la convocazione del COCER interforze;
c) esclusivamente, per comparti e categorie, su richiesta dei consigli di comparto e di categoria di almeno due sezioni autonome.
3. Il regolamento di cui all'articolo 20 reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e quelle per comparto e per categoria di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, siano adottate a maggioranza.
4. Nell'ambito di una stessa sezione autonoma sono costituiti consigli di categoria, composti da tutti i delegati della stessa categoria eletti nei consigli di base della rappresentanza dei militari (COBAR), che si riuniscono ogni tre mesi per dare indicazioni vincolanti al COCER sugli interessi di categoria.