Art. 2.
(Organi della rappresentanza dei militari a livello centrale).

      1. La rappresentanza dei militari opera a livello nazionale e interforze attraverso il Consiglio centrale della rappresentanza dei militari (COCER), che si articola:

          a) per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato, per le

 

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questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo militare della Croce rossa italiana, il Corpo delle capitanerie di porto e le categorie di appartenenza;

          b) per comparti e per categorie, che si riuniscono preliminarmente prima di ogni riunione plenaria del COCER.

      2. Il COCER delibera:

          a) ordinariamente, per sezioni autonome di Forza armata, Arma o Corpo armato;

          b) straordinariamente, in modo unitario, per materie di interesse comune, quando una sezione, con delibera, chiede la convocazione del COCER interforze;

          c) esclusivamente, per comparti e categorie, su richiesta dei consigli di comparto e di categoria di almeno due sezioni autonome.

      3. Il regolamento di cui all'articolo 20 reca le disposizioni necessarie affinché le deliberazioni del COCER di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e quelle per comparto e per categoria di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, siano adottate a maggioranza.
      4. Nell'ambito di una stessa sezione autonoma sono costituiti consigli di categoria, composti da tutti i delegati della stessa categoria eletti nei consigli di base della rappresentanza dei militari (COBAR), che si riuniscono ogni tre mesi per dare indicazioni vincolanti al COCER sugli interessi di categoria.